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D.M. 22/02/20065. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d'incendio è superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonchè intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio. 12. Sistema di allarme. 1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonchè alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'edificio o delle parti di esso coinvolte dall'incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 13. Segnaletica di sicurezza. 1. Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493. 2. In particolare la cartellonistica deve indicare: le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi d'esodo; i punti di raccolta e gli spazi calmi; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; i divieti di fumare ed usare fiamme libere; il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, con esclusione di quelli antincendio; i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; i pulsanti di allarme. 3. Alle attività a rischio specifico si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative. 14. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, con particolare riferimento a: riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio; controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di garantirne l'efficienza; formazione e informazione del personale; pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di incendio. 2. Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere riportati in un apposito registro dei controlli. 3. E' fatto obbligo di esporre bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi, e, in ogni caso ove ritenuto necessario, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite e l'ubicazione delle attrezzature antincendio. Titolo III UFFICI DI NUOVA COSTRUZIONE FINO A CINQUECENTO PRESENZE 15. Uffici di tipo 1. 1. Gli uffici di tipo 1 possono essere ubicati in edifici ad uso civile serviti da scale ad uso promiscuo. 2. Oltre ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, devono essere osservate le seguenti prescrizioni a) gli elementi portanti e separanti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R e REI/EI 30 per i piani fuori terra e almeno R e REI/EI 60 per i piani interrati b) i locali ubicati ai piani interrati devono disporre di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici c) gli impianti devono essere realizzati in conformità alla regola dell'arte e alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti d) le attività accessorie devono essere conformi alle disposizioni di cui al punto 8 del titolo II. 3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al titolo II, punti 10.1, con riferimento ad attività a rischio basso, 13 e 14. 16. Uffici di tipo 2. 1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica: 3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3, con riferimento alle superfici indicate nella prima colonna; 6, con la precisazione che per uffici da insediare in edifici esistenti è consentito che per i punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 si faccia riferimento ai corrispondenti parametri previsti nell'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio basso; 10.2, considerando per la rete na- spi/idranti il livello 1 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14. 17. Uffici di tipo 3. 1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica: 3; 4; 5.1, con la precisazione che per uffici di nuova realizzazione da insediare in edifici esistenti la resistenza al fuoco può essere ridotta di una classe a condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso a tutta l'attività; 5.2; 5.3; 6; 7; 8; 9; 10.1, con riferimento ad attività a rischio di incendio medio; 10.2, considerando per la rete naspi/ idranti il livello 2 previsto dalla norma UNI 10779, con esclusione della protezione esterna; 11; 12; 13 e 14. Titolo IV UFFICI ESISTENTI SOGGETTI AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 1. Devono essere rispettati i seguenti punti del titolo II della presente regola tecnica a) 5.1, con i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori ai seguenti valori: piani interrati: R e REI/EI 60; edifici di altezza antincendi fino a 24 m: R e REI/EI 30; edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 60; edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 90 b) 5.2 comma 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), comma 3. E' consentito mantenere in uso tendaggi e mobili imbottiti già utilizzati nell'attività alla data di entrata in vigore della presente regola tecnica, anche se non rispondenti ai requisiti previsti rispettivamente alle lettere d) ed e) del citato comma 2 del punto 5.2. c) 5.3, sostituendo la tabella con la seguente: Altezza antincendi (in metri) Superficie massima dei compartimenti (in m2) sino a 12.... 8.000 da 12 a 24... 6.000 da 24 a 54.... 4.000 oltre 54.... 2.000 d) 6, con esclusione del punto 6.10, inoltre per le caratteristiche R e REI/EI si deve far riferimento ai valori riportati nella precedente lettera a) mentre per quanto riguarda la tipologia delle scale valgono le seguenti prescrizioni: edifici con altezza antincendi fino a 32 m: scale di tipo protetto fatto salvo il caso in cui sia possibile raggiungere un luogo sicuro all'esterno con un percorso di esodo di lunghezza non superiore a 45 metri; edifici con altezza antincendi oltre 32 m: scale a prova di fumo o esterne. E' consentito incrementare la lunghezza dei percorsi di esodo e dei corridoi ciechi di ulteriori 10 metri a condizione che sia installato un impianto automatico di rilevazione e allarme incendio esteso all'intera attività e che i materiali installati lungo tali percorsi siano tutti incombustibili. In merito alla larghezza delle vie di uscite, fermo restando che almeno una deve essere non inferiore a 1,20 m, è consentito che le restanti abbiano una larghezza inferiore a due moduli e comunque non inferiore a 0,90 m, purchè conteggiate pari ad un modulo di uscita. e) 7; 8; 9, ad esclusione del punto 9.3.1, comma 1, lettera d); 10, restano tuttavia validi gli impianti idrici antincendio a naspi/idranti già installati, a condizione che siano assicurate le caratteristiche prestazionali e di alimentazione previste per la protezione interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 2; in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, deve essere prevista anche la protezione esterna. f) 11.1, limitatamente al primo comma (pulsanti manuali); 12; 13 e 14. |
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